L’articolo 3 della Costituzione Italiana recita che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Manca esperto dei segni: alunni vincono ricorso al Tar
Alla luce di quanto appena letto, il Tar della Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da otto studenti di varie scuole milanesi. La motivazione del ricorso sta nel fatto che gli stessi studenti, affetti da sordità, nel corso dell’anno scolastico 2021/22 non hanno potuto beneficiare del supporto di un assistente esperto in Lingua dei segni. E per questo è venuta meno la loro uguaglianza, in ambito scolastico, nel seguire ed apprendere le lezioni così come tutti gli altri.
I giudici, riconoscendo l’evidente discriminazione alla quale i ragazzi sono stati esposti per tutta la durata dell’anno scolastico, hanno deciso di accogliere le richieste dei giovani. Tutti gli studenti ricorrenti non hanno potuto seguire le lezioni ed apprenderle così come tutti gli altri compagni, e per questo hanno subito una grave disparità.
Il tar ha accolto il ricorso
Hanno quindi deciso di unire le forze e di presentare congiuntamente il ricorso al Tar regionale rappresentati dall’avvocata Maria Cristina Alemanno. I ricorrenti sono uno studente maggiorenne e i genitori di sette alunni minorenni, e comprendono studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Hanno in comune l’handicap dal quale sono affetti ed il fatto di non aver potuto contare su un esperto della lingua dei segni che avrebbe potuto consentire loro di seguire le lezioni in maniera consona alla loro condizione. Uno, in particolare, ha potuto contare sull’esperto solo per 11 delle 30 ore curriculari previste.
Sulla base di quanto esposto nel ricorso, i giudici hanno accolto le istanze emettendo 8 sentenze pressoché identiche. Considerando come uno studente affetto da sordità non possa mai recepire le lezioni in maniera efficiente se non con il supporto di un esperto. E come la regolare frequenza scolastica non possa essere, da sola, sufficiente all’apprendimento. Hanno quindi riconosciuto una violazione dell’articolo 3 della Costituzione italiana e pertanto hanno accolto i ricorsi.
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