I genitori di uno studente hanno presentato ricorso al Tar a seguito della bocciatura del figlio, adducendo come incentivo alla sua promozione l’assiduità della frequenza scolastica. Questo fattore può essere determinante nel ribaltamento della situazione? Vediamo cosa ha deciso il tribunale amministrativo regionale e quali motivazioni ha fornito.
Ricorso al tar, le violazioni contestate
I genitori, nel presentare ricorso, hanno elencato una serie di violazioni che riportiamo così come si leggono sul sito Orizzonte scuola. Prima di addentrarci, però, specifichiamo che la sentenza oggetto di questo articolo è quella del Consiglio di Stato del 18/2/22 n° 06140/2022.
La prima anomali che i genitori hanno lamentato è stata la mancata partecipazione, allo scrutinio finale, sia degli insegnanti tecnico-pratici, sia degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio. I giudici però, sulla base dell’appartenenza della classe frequentata dal ragazzo dell’indirizzo ‘Liceo scientifico, opzione Scienze applicate’, hanno evidenziato come tale presenta non fosse necessaria.
Inoltre, la valutazione del Consiglio di Classe per ciò che concerne la promozione o la bocciatura di uno studente, è espressione “di una discrezionalità di carattere tecnico”. Di conseguenza, il giudice non può entrare nel merito di quest’ultima A meno che non si sia riscontrata una “manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti.”
Lo studente non è stato ammesso agli esami di stato per le insufficienze riportate in quasi tutte le materie. Pertanto, anche appellandosi alla sua assidua frequenza alle lezioni, i genitori non possono pretendere la sua promozione, in quanto il solo frequentare le lezioni non assicura che il ragazzo abbia acquisito la preparazione prevista per meritare di sostenere la maturità.
Il Tar ha respinto il ricorso
Ancora, secondo i genitori, un’altra violazione sarebbe stata la delibera della bocciatura all’unanimità. A determinarla, quindi, anche i docenti nelle materie nelle quali il ragazzo non era insufficiente. Anche in questo caso, però, il giudice ha trovato infondata questa violazione, in quanto la bocciatura può essere proposta anche da un docente nella cui disciplina lo studente abbia un buon voto.
Ultima obiezione sollevata è stata la mancata approvazione del verbale relativo allo scrutinio finale e la mancata sottoscrizione di tutti i docenti. Ma sufficienti, secondo il giudice, sono stati la corretta sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente e del segretario verbalizzante. Alla presenza di tutti i professori facenti parte del Consiglio di Classe. Le firme di questi ultimi sono comunque presenti, ma si trovano nel registro personale, nello spazio riservato alle deliberazioni finali. In definitiva, il Tar ha respinto il ricorso.
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