Nelle prime settimane di scuola gli studenti possono spesso beneficiare di un orario ridotto, ma questo comporta un obbligo di recupero per gli insegnanti? Ecco cosa prevede la normativa.
Nelle prime settimane di lezione del nuovo anno scolastico molte scuole italiane scelgono di adottare un orario ridotto per facilitare il ritorno degli studenti al normale ritmo scolastico dopo le lunghe vacanze estive. Durante questo periodo, l’orario giornaliero di lezione può variare tra le tre e le quattro ore a seconda del grado di istruzione e delle decisioni dell’istituto.
L’orario ridotto, infatti, non è solo una questione di comodità per gli studenti ma anche di necessità: questa organizzazione provvisoria a volte si protrae fino a quando tutte le cattedre non vengono assegnate e i posti vacanti risultano coperti.
L’orario settimanale degli insegnanti e la questione del recupero
La scelta dell’orario ridotto non è quindi una scelta del singolo insegnante, ma una decisione presa dal consiglio di istituto alla quale nessun docente ha il diritto di opporsi. Ma come funzione con le ore da recuperare?
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2019/21 stabilisce con chiarezza l’orario settimanale obbligatorio per gli insegnanti:
- 25 ore per la scuola dell’infanzia;
- 22 ore di insegnamento più 2 ore di programmazione per la scuola primaria;
- 18 ore per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Queste ore possono essere utilizzate anche per attività di potenziamento dell’offerta formativa o per supporto organizzativo, purché sia garantita la copertura dell’orario di insegnamento.
Quindi, se durante le prime settimane di lezione non viene svolto l’intero orario settimanale, gli insegnanti sono tenuti a recuperare le ore non svolte? La risposta è complessa e va cercata nella distinzione tra orario settimanale e orario annuale. Il CCNL specifica che l’orario di insegnamento è settimanale, quindi eventuali ore non svolte devono essere recuperate entro la settimana stessa, non in una settimana diversa o nel corso dell’anno scolastico.
Per esempio, un docente delle scuole secondarie che nella prima settimana di scuola insegna solo 10 delle 18 ore previste potrebbe essere chiamato a completare l’orario attraverso supplenze, interventi didattici integrativi o altre attività didattiche, da svolgersi necessariamente entro la stessa settimana. Spetta al dirigente scolastico, responsabile dell’organizzazione dell’orario settimanale, assicurarsi che l’orario di insegnamento sia rispettato. In mancanza di un recupero delle ore all’interno della stessa settimana, non è consentito un recupero successivo, né è possibile compensare con attività non didattiche, come ad esempio la gestione della biblioteca o altre mansioni non previste dal contratto.
Niente carichi eccessivi ma poca flessibilità
In sintesi, quindi, le ore non svolte durante le prime settimane di lezione possono essere recuperate solo all’interno della settimana di riferimento: non è possibile recuperare tali ore attraverso altre attività funzionali o in una settimana diversa da quella in cui si sono verificate le riduzioni di orario. L’eventuale recupero fuori dalla settimana di riferimento può essere effettuato solo in presenza di specifiche delibere del collegio docenti o disposizioni della contrattazione di istituto.
Questa rigida struttura normativa garantisce che l’orario di insegnamento settimanale sia rispettato e che non si creino situazioni di disparità o di carico eccessivo di lavoro in periodi successivi, ma lascia anche poco spazio a flessibilità, imponendo ai dirigenti scolastici una gestione attenta e precisa delle ore di lezione, soprattutto nelle delicate fasi iniziali dell’anno scolastico.