Non è la prima volta che si sente parlare di una relazione tra un o una docente ed un o una alunna. E il più delle volte non può che finire male proprio per le posizioni che le due parti della relazione ricoprono, perlomeno in ambito scolastico. Anche questa volta si è assistito al licenziamento del professore protagonista di questa storia. Ma la novità è che è stato dichiarato innocente in quanto l’allieva è maggiorenne. Si tratta di una di quelle notizie che tendono a fare discutere, ma come sono andati i fatti? E quali sono state le conseguenze per il docente?
Relazione con un’alunna: professore innocente
Quest’ultimo, quando i fatti si sono svolti, lavorava in una scuola superiore Lombarda. Durante il periodo nel quale vi ha prestato servizio ha avuto una storia d’amore con una delle sue alunne. La ragazza, nel corso dello stesso anno scolastico era diventata maggiorenne. Il professore ha sostenuto in fase di difesa che non solo la ragazza era consenziente, ma che la madre di questa fosse a conoscenza del legame tra i due. (Anche se questo aspetto è stato poi valutato in fase di giudizio come un’aggravante, in quanto la relazione con la figlia si era momentaneamente interrotta dopo un colloquio della mamma con il professore per poi essere successivamente riallacciata).
Si è però dato inizio ad un procedimento giudiziario che ha visto ben tre gradi di giudizio. Al termine di questi, si è stabilito che il professore fosse innocente. Ciò non gli ha evitato, però, di essere destituito dal servizio: da qui al resto della sua vita non potrà più insegnare a scuola, avere a che fare con l’ambiente scolastico e non potrà neanche ricoprire un pubblico impiego.
In Tribunale per volere del professore
Contrariamente a quanto si possa pensare, si è giunti in tribunale proprio per volontà dell’uomo, che ha fatto ricorso contro il provvedimento, da parte della scuola, di destituirlo. Il reato riguardante la relazione con un allievo o una allieva, infatti, si configura solo se questo o questa ha un’età inferiore a 16 anni. A sua difesa, il professore ha ribadito che la relazione si sarebbe svolta sempre e solo al di fuori dell’ambito scolastico, e che non abbia mai avuto delle ricadute nella sfera psicologica della studentessa, né sul suo rendimento scolastico.
Questo, però, non gli è bastato per venire reintegrato a scuola: la relazione con la ragazza è stata ritenuta infatti “una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa”. In sintesi, se per la legge penale la relazione non è stata considerata un reato, per il ministero è stata un valido motivo per bandirlo dal pubblico impiego (così come anche confermato dalla Cassazione).
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