Doppia laurea: la riforma diventa legge
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile la legge n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore“. Il divieto di doppia laurea sarà solo un lontano ricordo a partire dal prossimo 13 maggio quando la nuova legge entrerà in vigore ufficialmente, permettendo agli studenti la frequenza in contemporanea di due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università (siano esse pubbliche, private o università telematiche), scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. In questo modo è stato così abolito il decreto regio risalente al 1933 che imponeva il divieto di iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.
Abolizione divieto doppia laurea: i prossimi step
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge – perciò entro il 13 luglio – il Ministro dell’Università dovrà emanare un decreto per dare indicazioni sulle concrete modalità applicative della nuove norme. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’Università dovrà presentare alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell’impatto della stessa.
Doppia laurea: quali sono i divieti?
La legge pone però qualche vincolo, per esempio non permette l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale che appartengono alla stessa classe di laurea, né allo stesso corso di master, neanche presso due diversi atenei, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Ci si può invece iscrivere anche a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica. Inoltre gli iscritti a due corsi di laurea contemporaneamente possono beneficiare di strumenti e servizi a sostegno del diritto allo studio, come borse di studio e alloggio, ma solo per una delle due iscrizioni e la decisione di quale è a discrezione dei ragazzi. Al contrario l’esonero, totale o parziale, del pagamento delle tasse universitarie dato dal calcolo dell’ISEE resta in vigore per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti necessari.