DPCM: significato, cosa prevede la Costituzione

DPCM: significato, cosa prevede la Costituzione

DPCM: significato, cosa prevede la Costituzione riguardo uno degli atti amministrativi divenuto "popolare" durante la pandemia.

Qual è il significato di DPCM e cosa prevede la Costituzione a riguardo? Dall’inizio della pandemia è stato un susseguirsi di DPCM, tanto da esserci oramai abituati a questa sigla. Ma cosa significa esattamente e cosa comporta tale atto secondo la legge? Se siete curiosi di scoprirlo o anche solo vogliosi di approfondire l’argomento, continuate a leggere.

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DPCM, significato

Il DPCM sta per “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. E’ un provvedimento del Governo e consiste in un decreto ministeriale. Si tratta, in sostanza, di un atto amministrativo emanato dal premier ed è di secondo di grado, in quanto occupa un posto inferiore rispetto alla legge. Nello specifico, i DPCM (essendo atti amministrativi di secondo grado) sono inferiori sia alle leggi del parlamento che ai decreti legge e legislativi delegati. Un DPCM può essere emanato da uno solo o più Ministeri. In quanto al contenuto, può riguardare questioni tecniche o di contenuto particolare o discrezionale. I decreti ministeriali hanno dalla loro il fatto di poter essere emanati rapidamente, in quanto dipendono dalla sola volontà del presidente del consiglio.

DPCM, cosa prevede la Costituzione

L’Articolo 77 della Costituzione recita:

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

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