Legge sul Biotestamento: scatta il via libera definitivo al Senato
Dopo mesi di battaglie, il biotestamento è diventata una legge dello Stato italiano dopo l’approvazione al Senato con 180 voti favorevoli, 71 voti a sfavore e 6 astenuti. Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso, il disegno di legge sul testamento biologico ha, così, concluso il suo iter segnando un traguardo importante per l’Italia. La norma tutela il diritto alla vita e alla salute, ma anche quelli alla dignità e all’autodeterminazione, snodandosi in diversi punti che toccano molteplici aspetti inerenti alla dichiarazione anticipata di trattamento.
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Legge sul Biotestamento: il consenso informato e i minori
Secondo il testo di legge, seguendo il rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. In più, se il paziente lo desidera, nella relazione di cura tra sé stesso e il medico possono essere coinvolti anche i componenti della famiglia. La situazione è più delicata se, invece, i pazienti sono minorenni: in quel caso il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenendo sempre conto della volontà del minorenne in questione.
Legge sul Biotestamento: le Disposizioni anticipate di trattamento
L’articolo 3 della legge che riguarda il testamento biologico costituisce il fulcro più importante della norma. Esso afferma che la persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di esprimere la propria volontà, può usufruire delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) per comunicare le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le Dat risultano, inoltre, vincolanti per il medico che , per questo motivo, è completamente esente da responsabilità civile o penale. Tali disposizioni devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con relativa sottoscrizione autenticata dal notaio, da un altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.