Per la Maturità, gli studenti privatisti avranno la possibilità di scegliere la scuola presso la quale svolgere il proprio esame, includendo anche le scuole paritarie nel ventaglio di possibilità. A pronunciarsi in merito con una sentenza è stato il TAR del Lazio, che ha accolto numerosi ricorsi da parte degli studenti interessati.
A richiedere l’intervento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sono stati i privatisti che hanno visto rigettata dal Ministero dell’Istruzione la loro scelta di sostenere la prova di maturità presso una scuola paritaria: gli studenti sono stati difesi dall’Associazione per la difesa dei diritti civili nella scuola associata al Codacons e dallo Studio Rienzi.
Sentenza del TAR: i privatisti possono scegliere di sostenere gli esami di maturità anche nelle scuole paritarie
In sostanza, con la sentenza emessa è stato riconosciuto il diritto di svolgere gli esami di Stato nelle scuole scelte, paritarie comprese, e, di conseguenza, ora i privatisti esclusi potranno rivalersi per danni, in modo da ottenere un risarcimento fino a 50.000 euro nei confronti dei responsabili dell’Ufficio scolastico regionale, in base all’articolo 28 della Costituzione.
Ecco di seguito il testo della sentenza che sancisce il diritto di scelta di qualsiasi istituto presso cui sostenere l’esame di Maturità da parte dei privatisti:
“L’art. 14 comma 3 del d. lgs. n. 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”) reca: ‘i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso’.
I privatisti che hanno fatto ricorso al TAR potranno agire per danni e chiedere un risarcimento fino a 50.000 euro
La successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione R.G. U.0028118 del 12.11.2021, punto 2.A, dispone ulteriormente che ‘i candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame’, aggiungendo di seguito che ‘tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017’.
La disposizione richiamata, pertanto, circoscrive la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico nel senso che l’Ufficio Scolastico può disattendere le preferenze espresse dal candidato, nella misura in cui tale decisione sia suscettibile – in concreto – di determinare la violazione del criterio di omogeneità della distribuzione territoriale.
Con il provvedimento di assegnazione, in esame, l’USR ha ritenuto di disattendere le indicazioni fornite dalla candidata circa gli istituti scolastici di preferenza, senza fornire adeguata giustificazione di tale decisione e senza dimostrare che l’assegnazione in uno dei predetti istituti avrebbe determinato la violazione del criterio dell’omogeneità della distribuzione territoriale. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato”.