REFERENDUM: SIGNIFICATO E DIVERSE TIPOLOGIE
Ormai è da un po’ di mesi che la parola “Referendum” entra nelle nostre case attraverso TV, web e giornali. Tra qualche settimana infatti, il 20 e 21 settembre, gli italiani dovranno votare per il Referendum confermativo costituzionale sul taglio dei parlamentari. Ma cos’è un Referendum, e soprattutto cos’è un Referendum costituzionale? Cerchiamo allora di fare chiarezza: innanzitutto devi sapere che il termine “referendum” deriva dal gerundivo del verbo latino “refero” (riportare, riferire), “referendum”, che nell’espressione “ad referendum” significa “convocazione”. Si tratta di un istituto giuridico elettorale contemplato dalla Costituzione Italiana: in poche parole, attraverso un referendum si può chiedere ad un corpo elettorale il consenso o il dissenso riguardo ad una decisione in merito ad una singola questione. Si tratta quindi di uno strumento di democrazia diretta, che permette agli elettori di esprimere il proprio parere su tematiche specifiche. Il primo Referendum in Italia è avvenuto il 2 giugno 1946: gli italiani (e per la prima volta anche le donne!) furono chiamati a decidere sul nuovo ordinamento dello Stato, vale a dire a scegliere tra Repubblica e Monarchia. Vediamo adesso di capire quali sono le tipologie di Referendum, cosa riguardano e a cosa servono.
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REFERENDUM ABROGATIVO: CHE COS’È E COME FUNZIONA
Il Referendum abrogativo, regolato dall’articolo 74 della Costituzione, serve ad abrogare (in modo totale o parziale) una legge esistente o un atto che ha forza di legge, come un decreto legislativo o un decreto legge. Affinché il referendum sia valido occorre raggiungere un quorum, cioè un numero minimo di elettori che partecipano al voto: il quorum è fissato nella maggioranza di coloro che hanno diritto di voto (50% + 1). Non tutte le leggi possono essere abrogate attraverso un referendum: citiamo, ad esempio, le disposizioni costituzionali, le leggi tributarie e di bilancio. Scopri di più: Cos’è un Referendum popolare abrogativo
REFERENDUM COSTITUZIONALE: COSA SAPERE
Il referendum costituzionale è la tipologia di referendum con cui avremo a che fare il 20 e 21 settembre. Esso riguarda modifiche costituzionali ed è regolato dall’articolo 138 della Costituzione: è possibile, in poche parole, richiedere un referendum dopo la seconda votazione delle Camere in merito ad una nuova legge costituzionale o ad una modifica costituzionale. La nostra Costituzione infatti è rigida, dunque le leggi ordinarie non possono modificarla. Per poterlo fare serve una larghissima maggioranza e un iter lunghissimo: per prima cosa le leggi costituzionali devono essere approvate 4 volte, due volte dal Senato e due volte dalla Camera. Se in una seconda approvazione non si ottiene la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea, allora, entro 3 mesi, 1/5 della Camera parlamentare, 500 mila firme popolari o 5 consigli regionali possono chiedere l’indizione del Referendum costituzionale. Entro 60 giorni il Capo dello Stato fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire tra 50 e 70 giorni dal decreto. In questa tipologia di referendum non è previsto un quorum.
Per saperne di più: Quorum referendum: quando è necessario
REFERENDUM CONFERMATIVO: COS’È
Il referendum confermativo serve a richiedere il consenso popolare in merito all’entrata in vigore di una legge costituzionale. Si tratta di un referendum valido senza il raggiungimento del quorum, cioè a prescindere dal fatto che vi abbia partecipato o meno la maggior parte degli aventi diritto. In sostanza quindi, possiamo definire il referendum costituzionale un referendum di tipo confermativo.
REFERENDUM CONSULTIVO: A COSA SERVE
Il referendum consultivo infine chiede il parere del popolo su una determinata questione politica, per esempio la fusione di Regioni o la creazione di altre, ma in questo caso la volontà del popolo non vincola la decisione finale. Affinché il referendum sia valido occorre raggiungere il quorum.
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