In vista del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 perché non fare un po’ di chiarezza sui tipi previsti in Italia dalla nostra Costituzione? Quello sul quale saremo chiamati a votare tra pochi giorni è un referendum costituzionale confermativo ma, insieme a questo, quali sono le altre tipologie possibili nella nostra penisola? Facciamo chiarezza.
Cos’è il referendum
Prima di passare all’elenco dei tipi di referendum previsti dalla Costituzione italiana, un cenno merita tale strumento a favore dei cittadini volto a manifestare la democrazia diretta attraverso il voto su un determinato quesito o argomento. In linea generale, consiste in una domanda fatta all’elettorato con la quale si chiede se si sia favorevoli o contrari ad un determinato quesito.
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I tipi di Referendum in Italia
I tipi di referendum previsti in Italia sono elencati nella Costituzione. Ognuno di essi è caratterizzato da diverse modalità tra formulazione, quorum richiesto e maggioranze. I più importanti sono:
- Referendum abrogativo
- Referendum costituzionale
- Referendum territoriale
Questi sono, appunto, quelli regolamentati: come è possibile notare non è elencato il referendum propositivo, attualmente previsto solo nella Repubblica di San Marino e in Svizzera.
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Referendum abrogativo, significato
L’articolo 75 della Costituzione italiana prevede il referendum abrogativo. Consiste, in pratica, nell’espressione della volontà di abrogare, in tutto o in parte, una legge o un atto avente valore di legge. A tale tipologia di referendum possono partecipare tutti gli aventi diritti di eleggere i deputati, ovvero chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Il referendum abrogativo non può riguardare:
- le leggi di bilancio
- le leggi tributarie
- le leggi che riguardano amnistia e indulto
- le leggi che hanno a che vedere con autorizzazione e ratifica di trattati internazionali
Il quorum previsto è pari al 50%+1 degli aventi diritto: è valido ed approvato se si raggiunge la maggioranza dei voti validi.
Referendum costituzionale, definizione e quorum
Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della Costituzione: vi si ricorre per confermare o respingere una modifica alla carta costituzionale avvenuta tramite una legge approvata dal Parlamento.
L’articolo 138, al comma 3, recita:
“Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
Oggetto di tale tipo di referendum possono essere le leggi costituzionali e le altre leggi costituzionali (che, contrariamente a quanto si possa pensare – prestate attenzione – non sono esattamente la stessa cosa). Il referendum costituzionale non sempre può essere invocato: è, quindi, eventuale. Per l’approvazione è richiesta la maggioranza dei voti validi, ovvero la legge viene confermata anche se esiste un solo voto di scarto tra i sì ed i no. Non è richiesto un quorum partecipativo.
Referendum territoriale in Italia: definizione
Previsto dall’articolo 132 della Costituzione, il referendum territoriale può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni quando la proposta sia approvata – tramite referendum, appunto – dalla maggioranza della popolazione. Ricordiamo come la legge non possa essere sottoposta a referendum laddove approvata in seconda votazione a maggioranza dei 2/3.
Il secondo comma dell’art. 132 Cost. prevede il distacco di province e comuni da una regione perché siano aggregati ad un’altra ed è possibile con l’approvazione da parte della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati.
Referendum consultivo
Il referendum consultivo prevede la richiesta del parere dei cittadini da parte dei governanti su una determinata questione. Il risultato di tale referendum, tuttavia, non è vincolante: si tratta di una semplice consultazione popolare, e come tale viene considerata. Fino ad oggi vi si è ricorso una sola volta nel 1989.
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