Smart working: il DPCM proroga a fine anno il termine del semplificato. Già, la legge è chiara, e dice che le comunicazioni semplificate per lo smart working si potranno applicare solo fino al 31 dicembre 2020. Ciò, nonostante l’attuale stato di emergenza sia fissato al 31 gennaio 2021.
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Smart Working con procedura semplificata
Attualmente la procedura semplificata prevede che alla comunicazione non venga allegato alcun accordo con il lavoratore. Questa deve avvenire tramite modulistica messa a disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I datori di lavoro possono ricorrere alle comunicazioni semplificate per l’attivazione dello smart working per tutto il periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Che attualmente è fissato al 31 gennaio 2021. Ma se il decreto legge n. 125/2020 fissa al 31 dicembre 2020 il termine per ricorrere a tale tipologia di comunicazione, come possono coesistere i due termini? A chiarirlo è lo stesso Ministero del Lavoro, e lo fa tramite una faq sul sito ufficiale.
Termine procedura semplificata per smart working
Fino a quando si potrà ricorrere, dunque, alla procedura semplificata per le comunicazioni telematiche relative allo smart working? A rispondere a tal proposito è proprio il Ministero del Lavoro:
L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.
Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
E quindi, nonostante l’attuale stato di emergenza sia stato prorogato al 31 gennaio 2021, la modalità semplificata ha come scadenza il 31 dicembre 2020. Indipendentemente dal fatto che il primo potrebbe ulteriormente protrarsi. A partire dal 1 gennaio 2021, quindi, torneranno in vigore le procedure stabilite dalla legge 81/2017, ovvero accordo scritto con tutte le informazioni previste dalla legge.
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